SPORTFUND
FONDAZIONE PER LO SPORT ONLUS
STATUTO
Articolo
1. Costituzione
Per volontà dei Fondatori costituenti, che riconoscono allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione educativa, di integrazione e di protezione dei giovani – in special modo per color che si trovano in condizioni di svantaggio – oltre a ritenerlo fattore di crescita e prosperità sociali, è costituita la Fondazione denominata “SPORTFUND FONDAZIONE PER LO SPORT ONLUS” (da ora “Fondazione”).
La Fondazione cambierà la denominazione in “FONDAZIONE ITALIANA PER LO SPORT” o, in forma abbreviata, “SPORTFUND”, a seguito dell’iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Acquisita tale iscrizione, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, conterrà l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
È opinione dei Fondatori che lo sport contribuisca a contenere il disagio giovanile che può degenerare in nichilismo e violenza verso sé stessi e la società.
I Fondatori individuano altresì nello sport uno strumento per costruire e rafforzare le relazioni pacifiche e costruttive tra gli individui e i popoli di ogni cultura.
Articolo
2. Sede della Fondazione, ambito territoriale e durata
La
Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna e opera stabilmente
in Emilia-Romagna, fatta salva la possibilità di operare su tutto il
territorio nazionale laddove ciò sia consentito dall’iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituendo,
per tale scopo, sedi in altre regioni italiane.
La
Fondazione ha durata illimitata.
Articolo
3. Fondatori
I
Fondatori, persone fisiche o giuridiche, sono coloro che condividono
i principi della Fondazione e hanno destinato un patrimonio alla
realizzazione degli scopi istituzionali e alla divulgazione dei
valori della stessa Fondazione. Essi si suddividono in: Fondatori
costituenti e Fondatori sostenitori.
Sono Fondatori costituenti coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo e lo Statuto e che, all’atto della costituzione, hanno versato i conferimenti destinati al patrimonio iniziale che comprende il fondo patrimoniale indisponibile di garanzia.
Sono Fondatori sostenitori coloro che, all’atto della costituzione, hanno versato i conferimenti destinati al patrimonio iniziale.
L’Organo amministrativo può, con voto unanime, conferire la carica di Fondatore onorario a persone che si sono distinte nell’ambito dello sport inclusivo.
Articolo
4. Principi e attività istituzionali
La
Fondazione:
– riconoscendosi nel disegno di cooperazione sociale
dell’Unione europea, in particolare nelle politiche a sostegno della
disabilità e lo sport;
– facendo propri i principi sanciti
dall’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
–
applicando la Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità, in particolare l’articolo 30 che riconosce il diritto
delle persone con disabilità ad accedere ai luoghi e alle attività
sportive su base di eguaglianza con gli altri,
svolge le proprie
attività per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale.
La Fondazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, utilizzando in via diretta, indiretta o simbolica il tema dello sport.
In
particolare, realizza le seguenti attività di interesse generale:
–
ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso la
realizzazione di progetti tesi a dimostrare quanto positivamente
possa incidere lo sport nel miglioramento della qualità della vita,
in termini sia fisici che psicologici;
– promozione della
cultura, intendendo tale l’organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica sportiva, del volontariato e delle attività di
interesse generale ed attività di promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e delle pari
opportunità attraverso, a titolo non esaustivo, l’organizzazione
di serate con atleti e testimonial sportivi, la proiezione di
documentari sullo sport, la produzione di libri sul tema dello sport
in generale e, in particolare sulle esperienze sportive inclusive, la
realizzazione di tesi e schede didattiche per le scuole di ogni
ordine e grado, la realizzazione di mostre fotografiche e
multimediali sui temi istituzionali; l’organizzazione di convegni
pubblici sul tema dello sport inclusivo, la disabilità e il disagio
sociale;
– organizzazione e gestione di attività turistiche
collegate allo sport inclusivo ovvero che consentano la
partecipazione delle persone con disabilità o in situazione di
disagio a vacanze sportive e ricreative;
– organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare ma
non esaustivo riferimento alle discipline degli sport della
montagna, sia in inverno che in estate, i giochi di squadra e
individuali, la danza nelle sue varie discipline e declinazioni, gli
sport equestri e acquatici, il trekking in ambiente urbano e
naturale, il ciclismo su strada e fuoristrada, la box, il calcio, la
pallavolo, il rugby, la psicomotricità e il gioco libero in ogni sua
forma attraverso la realizzazione di attività didattiche,
l’organizzazione, o la collaborazione all’organizzazione, di
manifestazioni sportive dilettantistiche; la realizzazione di
progetti sportivi inclusivi di contrasto alla povertà economica,
sociale ed educativa anche nell’ambito di interventi di accoglienza
umanitaria;
– istruzione e formazione, intendendo tale
l’attività di educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa così come la formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa attraverso la realizzazione di
corsi per l’accesso a qualifiche sportive che consentano
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazione
di disagio sociale, accompagnandole nel percorso ovvero la creazione
di borse di studio per accedere a corsi professionali in ambito
sportivo;
– percorsi
di formazione di istruttori sportivi, per far sì che ci siano sempre
più tecnici qualificati nella gestione delle situazioni di maggiore
vulnerabilità;
– progetti di ricerca scientifica per dimostrare
quanto positivamente possa incidere lo sport nel miglioramento della
qualità della vita, in termini sia fisici che psicologici;
–
beneficenza,
o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale, attraverso il
sostegno economico a progetti di enti senza scopo di lucro e
l’elargizione di contributi in forma diretta, tramite l’acquisto
di ausili per la pratica sportiva o la concessione di borse di studio
a persone con disabilità o in situazione di disagio sociale;
–
tutela dei diritti civili, intendendo tale la promozione e tutela dei
diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la
promozione delle pari opportunità, anche attraverso la promozione e
la valorizzazione della condizione femminile nonché la prevenzione e
il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e delle
iniziative di aiuto reciproco, attraverso l’organizzazione di
attività sportive, ricreative, formative e informative volte
all’inclusione delle persone soggette a discriminazioni di genere,
politiche, sociali, o in ragione dell’appartenenza etnica o
soggette a discriminazioni razziali.
La Fondazione, acquisita la
qualifica di Ente del Terzo Settore, intende inoltre promuovere nel
quadro delle sue finalità, la organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso come momento
teso a promuovere lo sport nella sua valenza inclusiva nonché a
creare occasioni di valorizzazione del bene relazionale così come
ambisce di intervenire nella riqualificazione di beni pubblici
inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’azione
della Fondazione interviene in particolare a favore di persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, in quanto, a titolo esemplificativo:
–
persone con disabilità, di tutte le età, favorendo l’integrazione,
l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere culturali e
architettoniche;
– giovani a rischio di devianza;
–
giovani che si trovano in situazione di povertà economica, sociale,
educativa o in situazione di disagio o isolamento sociale determinato
dall’uso delle nuove tecnologie ;
– giovani che per mancanza
di possibilità economiche non potrebbero praticare attività
sportiva;
– bambini con particolari patologie che necessitano di
specifica assistenza in ambito sportivo e ricreativo;
– donne,
minoranze o gruppi di persone che vivono, per qualsiasi ragione,
situazioni di svantaggio o di discriminazione;
– bambini
e soggetti che si trovano in condizione di difficoltà a causa di
calamità naturali.
La Fondazione intende partecipare come soggetto attivo ai percorsi di co-programmazione e co-progettazione e favorire qualsivoglia sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di realizzare i propri fini istituzionali valorizzando in particolare le strutture pubbliche e private già esistenti e coinvolgendo le scuole in cui sono inseriti i bambini e gli adolescenti con disabilità e bisogni speciali.
Articolo
5. Raccolta fondi
Come
previsto dall’art. 7 del Dlgs 117/2017 la Fondazione si avvale
delle modalità ivi indicate per l’attività di ricerca fondi
Articolo
5. Svolgimento di ulteriori attività
La
Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui al
precedente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse, secondo le previsioni e con i limiti di cui all’articolo
10, comma 5 del D.Lgs. 460/97. Acquisita la qualifica di Ente del
Terzo Settore, la Fondazione potrà svolgere attività diverse da
quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali, nei
limiti di legge e quando deliberate dall’Organo amministrativo.
Articolo
6. Patrimonio
Il
patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle
attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il
patrimonio della Fondazione è costituito come segue:
– dal
patrimonio iniziale conferito dai Fondatori costituenti e
rappresentato da versamenti in denaro e beni mobili e/immobili;
–
da ogni bene mobile e immobile o altra utilità, inclusi marchi,
logotipi, registrazioni e brevetti, successivamente pervenuti alla
Fondazione, inclusi quelli acquistati dalla stessa ed espressamente
destinati all’incremento del patrimonio;
– dalle elargizioni
liberali eseguite da enti, aziende e privati con espressa
destinazione all’incremento del patrimonio;
– da rendite non
utilizzate che l’Organo amministrativo delibererà di destinare
all’incremento del patrimonio;
– da ogni altro contributo
pervenuto alla Fondazione, a qualsiasi titolo, ed espressamente
destinato all’incremento del patrimonio dall’Organo amministrativo.
La
Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il
valore e ottenere un’adeguata redditività, operando con criteri
gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare
nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di
lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura.
La gestione
del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la
separazione dalle attività della Fondazione e può essere affidata,
in tutto o in parte, a intermediari abilitati purché non si trovino
in situazione di conflitto di interesse con la stessa.
La Fondazione può costituire, a seguito di delibera adottata secondo le maggioranze previste dal presente Statuto dall’Organo amministrativo, uno o più patrimoni destinati a specifici affari.
Articolo
7. Fondo di gestione
La
Fondazione ricava le risorse economiche necessarie allo svolgimento
delle proprie attività istituzionali da:
– contributi
conferiti dai Fondatori non espressamente destinate al patrimonio;
–
contributi liberali di privati e di aziende, incluse le disposizioni
testamentarie;
– contributi elargiti dallo Stato Italiano, da
Enti e Istituzioni pubblici di ogni genere e natura attraverso bandi
o ogni altra modalità di erogazione;
– iniziative di ricerca
fondi;
– contributi di Enti e Organismi Internazionali;
–
contributi della Comunità Europea;
– proventi derivanti dalle
proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
–
rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dall’Organo
amministrativo al fondo di gestione;
– rendite di beni immobili
prevenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
– rimborsi
derivanti da convenzioni.
Articolo
8. Avanzi di gestione
La
Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione dei fini di natura civica,
solidaristica e di utilità sociale promosse.
Non può
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
Articolo
9. Modalità di perseguimento degli scopi statutari e di erogazione
delle rendite
La
Fondazione determina tramite regolamenti interni le modalità e i
criteri con i quali saranno realizzati gli scopi statutari assumendo,
come linea guida, il principio costituzionale di sussidiarietà.
Favorisce, altresì, la consultazione con gli enti pubblici e
privati, portatori di un interesse collettivo attinente agli
obiettivi della Fondazione.
Gli scopi statutari vengono
perseguiti tramite l’utilizzazione diretta del fondo di gestione.
Articolo
10. Esercizio e scritture
L’esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
L’Organo di amministrazione approva, entro il 31
dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio
consuntivo dell’esercizio finanziario precedente redatto nel rispetto
dei vincoli di legge.
Nel bilancio, l’Organo amministrativo
documenta il carattere strumentale e secondario delle attività
diverse da quelle di interesse generale eventualmente esercitate ed
il rispetto dei vincoli per il relativo esercizio di cui al Decreto
Ministeriale previsto dall’articolo 6 del DLgs 117/2017.
Il bilancio consuntivo di esercizio e i relativi allegati dovranno essere depositati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e saranno resi pubblici sul sito internet della Fondazione, anche in forma grafica di sintesi
La
Fondazione terrà inoltre:
– il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di
controllo, e di eventuali altri organi sociali;
– il registro
dei volontari secondo le disposizioni di legge.
Articolo
11. Organi della Fondazione
Sono
organi della Fondazione:
– il Presidente;
– l’Organo
amministrativo;
– il Comitato scientifico;
–
l’Osservatore contabile;
– l’Organo di controllo.
Articolo
12. Presidente e Vicepresidente della Fondazione
Il
Presidente della Fondazione è stato nominato dai Fondatori
costituenti all’atto della costituzione della Fondazione. Assume la
carica a vita e designa il suo successore, anche in forma
testamentaria, e così in perpetuo.
Il Presidente assume la
rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e
resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giuridica.
Il
Presidente:
– nomina due componenti dell’Organo amministrativo
vita loro natural durante e così in perpetuo, attribuendo la carica
di Direttore generale e Direttore operativo e conferisce eventuali
deleghe ulteriori rispetto a quelle indicate all’articolo 14;
–
nomina un ulteriore componente dell’Organo amministrativo, scelto
tra i fondatori della Fondazione che rimarrà in carica tre anni;
–
presiede e convoca l’Organo amministrativo sia in seduta ordinaria
che straordinaria;
– definisce l’ordine del giorno, anche
valutata la rilevanza delle richieste pervenute dai Consiglieri;
–
determina eventualmente l’indennità di carica del Direttore
esecutivo e del Direttore operativo nel rispetto del divieto di
distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi;
–
vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere
dell’Organo amministrativo e sul buon andamento di tutte le
attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali;
– svolge attività di impulso e coordinamento per la
determinazione delle linee di indirizzo della Fondazione.
Le dimissioni del Presidente vanno indirizzate per iscritto all’Organo amministrativo che, in assenza di indicazione sul suo successore, provvederà all’elezione del Presidente con le maggioranze previste dall’articolo 18.
Qualora
l’Organo amministrativo sia costituito esclusivamente dal
Presidente, le sue dimissioni saranno comunicate ai Fondatori
costituenti e loro eredi perché provvedano, qualora il Presidente
non abbia determinato il suo successore, all’elezione di un nuovo
Presidente.
I Fondatori costituenti e loro eredi potranno
inoltre procedere alla nomina di un nuovo Presidente, qualora
l’Organo amministrativo sia monocratico, nel caso di impedimento
grave del Presidente che si protrae per un periodo superiore a sei
mesi e in assenza di nomina da parte del Presidente del suo
successore.
Articolo
13. L’organo amministrativo
L’Organo
amministrativo è costituito da un minimo di un membro, coincidente
con il Presidente della Fondazione, ad un massimo di quattro membri,
ivi incluso sempre il Presidente.
L’organo amministrativo
esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria,
esclusi quelli riservati per Statuto o per legge ad altri organi.
L’organo amministrativo:
– determina le linee di
indirizzo e seleziona i campi di intervento annuali e pluriennali
della Fondazione nel rispetto delle finalità statutariamente
indicate;
– decide in merito all’accettazione di donazioni e
lasciti sentita la relazione del Direttore generale e
dell’Osservatore contabile, se redatta;
– approva il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo;
– autorizza i rimborsi
spese da riconoscere al Direttore generale e al Direttore operativo
che esulano dal bilancio preventivo e dai bilanci dei singoli
progetti;
– nomina l’Osservatore contabile;
– nomina
l’Organo di controllo;
– nomina i componenti del Comitato
scientifico;
– approva i regolamenti interni;
– delibera
le modifiche allo Statuto;
– delibera in merito allo
scioglimento della Fondazione.
Articolo
14. Direttore generale e Direttore Operativo
Il
Direttore generale e il Direttore operativo, entrambi in carica vita
natural durante, nominano i loro successori, anche in forma
testamentaria, e così in perpetuo.Il
Direttore generale o il Direttore operativo possono assumere anche la
carica di Presidente: in tal caso eserciteranno le funzione di
entrambi i ruoli ed eserciteranno il diritto di voto sia quale
Direttore generale o Direttore operativo che come Presidente.Il
Direttore generale: –
assume la carica di Vicepresidente, in caso di impedimento del
Presidente, con incarichi di sola amministrazione ordinaria e fino al
reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni;-
attua le delibere dell’Organo amministrativo;
– predispone i
regolamenti della Fondazione e li propone all’Organo amministrativo
per l’approvazione;
– gestisce i rapporti contrattuali con
potere di firma avendo autonomia di spesa nei limiti previsti dal
bilancio preventivo approvato dall’Organo amministrativo e dai
bilanci dei singoli progetti;
– nell’ambito delle linee di
indirizzo stabilite dall’Organo amministrativo, redige progetti e
proposte da presentare agli enti finanziatori di ogni tipo;
–
redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e aggiorna il
bilancio preventivo in base alle sopravvenute esigenze gestionali;
–
cura le iniziative di raccolta fondi e ricerca di finanziamenti; –
è responsabile, insieme al Direttore operativo, della gestione delle
risorse umane e degli adempimenti connessi, dirigendo e coordinando
tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati;
Il
Direttore operativo:
–
supervisiona e rendiconta i progetti approvati e finanziati dalla
Fondazione;
– programma le strategie di comunicazione e
coordina l’ufficio stampa della Fondazione;
– definisce, in
collaborazione con il Direttore generale, le collaborazioni con altri
Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro;-
pianifica gli eventi di iniziativa della Fondazione;-
è responsabile, insieme al Direttore generale, della gestione delle
risorse umane e degli adempimenti connessi, dirigendo e coordinando
tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati.
Le
eventuali dimissioni del Direttore generale o del Direttore operativo
vanno indirizzate per iscritto all’Organo amministrativo.
In
caso di dimissioni del Direttore generale o del Direttore operativo,
e in assenza di loro indicazione sul successore, il Presidente
provvederà alla nomina del nuovo Direttore esecutivo o del nuovo
Direttore operativo; in mancanza anche della nomina da parte del
Presidente provvederanno all’elezione del Direttore generale o del
Direttore operativo i restanti membri dell’Organo amministrativo,
con le maggioranze previste dall’articolo 18.
Articolo
15. Comitato scientifico
La
Fondazione, con apposito regolamento, può costituire il Comitato
scientifico (da ora “Comitato”) come organo che ha lo scopo
di promuovere la ricerca e lo scambio di esperienze nei settori
istituzionali della Fondazione.
Il Comitato pubblica articoli,
partecipa a congressi nazionali e internazionali grazie ai quali
contribuisce costruttivamente al dibattito in ambito tecnico,
sportivo, psicopedagogico, educativo e didattico.
Il Comitato,
inoltre, garantisce i valori etici e scientifici delle attività
della Fondazione con proprio giudizio indipendente.
I lavori
del Comitato sono svolti gratuitamente, escluso il rimborso delle
spese previste dai bilanci di competenza ed effettivamente sostenute
e documentate.
Articolo
16. Osservatore contabile
L’Osservatore
contabile, scelto tra persone di comprovata rettitudine ed esperienza
in ambito economico e finanziario, è l’organo di controllo di
supporto contabile della Fondazione.
Ha compiti di vigilanza
sull’osservanza delle Leggi e dello Statuto, accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili e la rispondenza del bilancio alle
esigenze istituzionali e alle risultanze contabili; analizza le
proposte per i bilanci preventivi e consuntivi.
In sede di
discussione del bilancio consuntivo può presentare la relazione
sulla situazione contabile.
È nominato dall’Organo
amministrativo, resta in carica tre esercizi consecutivi e può
essere riconfermato. L’Osservatore contabile, senza diritto di
voto, ha diritto di partecipare alle adunanze dell’Organo
amministrativo.
L’Osservatore
contabile può essere anche persona diversa rispetto a quella che
operativamente cura la gestione finanziaria e contabile della
Fondazione.
In tale caso, l’Osservatore contabile ha diritto
in ogni momento di accesso ai documenti contabili della Fondazione,
di convocare l’Organo amministrativo ogni qual volta ravvisi
situazioni che ne richiedono l’opportunità. Ha diritto, altresì,
di sottoporre una relazione all’Organo amministrativo
sull’andamento contabile della Fondazione.
Articolo
17. Organo di controllo monocratico
L’organo
di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei
conti.
L’organo
di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e
attesta che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in
conformità alle linee guida.
Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Il
Revisore unico dura in carica per tre esercizi e può essere
riconfermato.
Può partecipare, senza diritto di voto, alle
adunanze dell’Organo amministrativo.
Articolo
18. Convocazione dell’Organo amministrativo, quorum e votazioni
L’Organo
amministrativo, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è
convocato dal Presidente almeno due volte all’anno con un qualsiasi
mezzo idoneo a consentirne la conoscibilità.
In mancanza del
Presidente, provvederà a convocare l’Organo amministrativo il
Vicepresidente.
I Consiglieri possono partecipare, ed esprimere
validamente il proprio voto, anche a distanza attraverso ogni
strumento idoneo a garantire l’identificazione del partecipante.
La convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fino a tre giorni prima della data fissata.
In
caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal
Vicepresidente.
All’inizio della seduta dell’organo
amministrativo verrà nominato, fra i presenti, il segretario
responsabile della stesura del processo verbale a cui apporrà la
propria firma, assieme a quella di chi presiede l’incontro.
L’Organo
amministrativo si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza dei suoi membri.
Ogni Consigliere ha diritto ad un
voto.
Le decisioni sono prese, con voto palese, con la
maggioranza dei componenti l’Organo amministrativo; in caso di
parità di voti, il voto del Presidente varrà doppio.
Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti l’Organo amministrativo, con arrotondamento all’unità superiore, e il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Articolo
19. Trasparenza
La Fondazione si impegna, nel proprio operato, affinché le
informazioni diffuse siano sempre complete e trasparenti in modo da
consentire ai terzi di avere un quadro veritiero dell’operato della
stessa.
Pubblica sul proprio sito internet il Codice etico e, ai
sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129, i
finanziamenti ricevuti dalla Pubblica amministrazione, redigendo un
elenco consuntivo in sede di nota integrativa al bilancio annuale.
Articolo
20. Scioglimento o trasformazione
In
caso di scioglimento per qualunque causa, e nei casi previsti dalla
legge, il patrimonio sarà devoluto, sentita l’Amministrazione
competente, ad altra ONLUS ovvero ad altro Ente del Terzo
Settore.Tutti
i beni affidati in concessione d’uso, se esistenti e nello stato in
cui si trovano, saranno reintegrati nella piena disponibilità dei
soggetti concedenti.
Articolo
21. Norme di rinvio
Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia
di Enti del Terzo Settore.