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Statuto

SPORTFUND FONDAZIONE PER LO SPORT ONLUS
STATUTO

Articolo 1. Costituzione
Per volontà dei Fondatori costituenti, che riconoscono allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione educativa, di integrazione e di protezione dei giovani – in special modo per color che si trovano in condizioni di svantaggio – oltre a ritenerlo fattore di crescita e prosperità sociali, è costituita la Fondazione denominata “SPORTFUND FONDAZIONE PER LO SPORT ONLUS” (da ora “Fondazione”).

La Fondazione cambierà la denominazione in “FONDAZIONE ITALIANA PER LO SPORT” o, in forma abbreviata, “SPORTFUND”, a seguito dell’iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Acquisita tale iscrizione, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, conterrà l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

È opinione dei Fondatori che lo sport contribuisca a contenere il disagio giovanile che può degenerare in nichilismo e violenza verso sé stessi e la società.

I Fondatori individuano altresì nello sport uno strumento per costruire e rafforzare le relazioni pacifiche e costruttive tra gli individui e i popoli di ogni cultura.

Articolo 2. Sede della Fondazione, ambito territoriale e durata
La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna e opera stabilmente in Emilia-Romagna, fatta salva la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale laddove ciò sia consentito dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituendo, per tale scopo, sedi in altre regioni italiane.
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3. Fondatori
I Fondatori, persone fisiche o giuridiche, sono coloro che condividono i principi della Fondazione e hanno destinato un patrimonio alla realizzazione degli scopi istituzionali e alla divulgazione dei valori della stessa Fondazione. Essi si suddividono in: Fondatori costituenti e Fondatori sostenitori.

Sono Fondatori costituenti coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo e lo Statuto e che, all’atto della costituzione, hanno versato i conferimenti destinati al patrimonio iniziale che comprende il fondo patrimoniale indisponibile di garanzia.

Sono Fondatori sostenitori coloro che, all’atto della costituzione, hanno versato i conferimenti destinati al patrimonio iniziale.

L’Organo amministrativo può, con voto unanime, conferire la carica di Fondatore onorario a persone che si sono distinte nell’ambito dello sport inclusivo.

Articolo 4. Principi e attività istituzionali
La Fondazione:
– riconoscendosi nel disegno di cooperazione sociale dell’Unione europea, in particolare nelle politiche a sostegno della disabilità e lo sport;
– facendo propri i principi sanciti dall’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
– applicando la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l’articolo 30 che riconosce il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai luoghi e alle attività sportive su base di eguaglianza con gli altri,
svolge le proprie attività per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, utilizzando in via diretta, indiretta o simbolica il tema dello sport.

In particolare, realizza le seguenti attività di interesse generale:
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso la realizzazione di progetti tesi a dimostrare quanto positivamente possa incidere lo sport nel miglioramento della qualità della vita, in termini sia fisici che psicologici;
– promozione della cultura, intendendo tale l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva, del volontariato e delle attività di interesse generale ed attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e delle pari opportunità attraverso, a titolo non esaustivo, l’organizzazione di serate con atleti e testimonial sportivi, la proiezione di documentari sullo sport, la produzione di libri sul tema dello sport in generale e, in particolare sulle esperienze sportive inclusive, la realizzazione di tesi e schede didattiche per le scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di mostre fotografiche e multimediali sui temi istituzionali; l’organizzazione di convegni pubblici sul tema dello sport inclusivo, la disabilità e il disagio sociale;
– organizzazione e gestione di attività turistiche collegate allo sport inclusivo ovvero che consentano la partecipazione delle persone con disabilità o in situazione di disagio a vacanze sportive e ricreative;
– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare ma non esaustivo riferimento alle discipline degli sport della montagna, sia in inverno che in estate, i giochi di squadra e individuali, la danza nelle sue varie discipline e declinazioni, gli sport equestri e acquatici, il trekking in ambiente urbano e naturale, il ciclismo su strada e fuoristrada, la box, il calcio, la pallavolo, il rugby, la psicomotricità e il gioco libero in ogni sua forma attraverso la realizzazione di attività didattiche, l’organizzazione, o la collaborazione all’organizzazione, di manifestazioni sportive dilettantistiche; la realizzazione di progetti sportivi inclusivi di contrasto alla povertà economica, sociale ed educativa anche nell’ambito di interventi di accoglienza umanitaria;
– istruzione e formazione, intendendo tale l’attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa così come la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso la realizzazione di corsi per l’accesso a qualifiche sportive che consentano l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazione di disagio sociale, accompagnandole nel percorso ovvero la creazione di borse di studio per accedere a corsi professionali in ambito sportivo;
– percorsi di formazione di istruttori sportivi, per far sì che ci siano sempre più tecnici qualificati nella gestione delle situazioni di maggiore vulnerabilità;
– progetti di ricerca scientifica per dimostrare quanto positivamente possa incidere lo sport nel miglioramento della qualità della vita, in termini sia fisici che psicologici;
– beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, attraverso il sostegno economico a progetti di enti senza scopo di lucro e l’elargizione di contributi in forma diretta, tramite l’acquisto di ausili per la pratica sportiva o la concessione di borse di studio a persone con disabilità o in situazione di disagio sociale;
– tutela dei diritti civili, intendendo tale la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, la promozione delle pari opportunità, anche attraverso la promozione e la valorizzazione della condizione femminile nonché la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e delle iniziative di aiuto reciproco, attraverso l’organizzazione di attività sportive, ricreative, formative e informative volte all’inclusione delle persone soggette a discriminazioni di genere, politiche, sociali, o in ragione dell’appartenenza etnica o soggette a discriminazioni razziali.
La Fondazione, acquisita la qualifica di Ente del Terzo Settore, intende inoltre promuovere nel quadro delle sue finalità, la organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso come momento teso a promuovere lo sport nella sua valenza inclusiva nonché a creare occasioni di valorizzazione del bene relazionale così come ambisce di intervenire nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’azione della Fondazione interviene in particolare a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in quanto, a titolo esemplificativo:
– persone con disabilità, di tutte le età, favorendo l’integrazione, l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere culturali e architettoniche;
– giovani a rischio di devianza;
– giovani che si trovano in situazione di povertà economica, sociale, educativa o in situazione di disagio o isolamento sociale determinato dall’uso delle nuove tecnologie ;
– giovani che per mancanza di possibilità economiche non potrebbero praticare attività sportiva;
– bambini con particolari patologie che necessitano di specifica assistenza in ambito sportivo e ricreativo;
– donne, minoranze o gruppi di persone che vivono, per qualsiasi ragione, situazioni di svantaggio o di discriminazione;
– bambini e soggetti che si trovano in condizione di difficoltà a causa di calamità naturali.

La Fondazione intende partecipare come soggetto attivo ai percorsi di co-programmazione e co-progettazione e favorire qualsivoglia sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di realizzare i propri fini istituzionali valorizzando in particolare le strutture pubbliche e private già esistenti e coinvolgendo le scuole in cui sono inseriti i bambini e gli adolescenti con disabilità e bisogni speciali.

Articolo 5. Raccolta fondi
Come previsto dall’art. 7 del Dlgs 117/2017 la Fondazione si avvale delle modalità ivi indicate per l’attività di ricerca fondi

Articolo 5. Svolgimento di ulteriori attività
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondo le previsioni e con i limiti di cui all’articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 460/97. Acquisita la qualifica di Ente del Terzo Settore, la Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali, nei limiti di legge e quando deliberate dall’Organo amministrativo.

Articolo 6. Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:
– dal patrimonio iniziale conferito dai Fondatori costituenti e rappresentato da versamenti in denaro e beni mobili e/immobili;
– da ogni bene mobile e immobile o altra utilità, inclusi marchi, logotipi, registrazioni e brevetti, successivamente pervenuti alla Fondazione, inclusi quelli acquistati dalla stessa ed espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– dalle elargizioni liberali eseguite da enti, aziende e privati con espressa destinazione all’incremento del patrimonio;
– da rendite non utilizzate che l’Organo amministrativo delibererà di destinare all’incremento del patrimonio;
– da ogni altro contributo pervenuto alla Fondazione, a qualsiasi titolo, ed espressamente destinato all’incremento del patrimonio dall’Organo amministrativo.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un’adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura.
La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la separazione dalle attività della Fondazione e può essere affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stessa.

La Fondazione può costituire, a seguito di delibera adottata secondo le maggioranze previste dal presente Statuto dall’Organo amministrativo, uno o più patrimoni destinati a specifici affari.

Articolo 7. Fondo di gestione
La Fondazione ricava le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:
– contributi conferiti dai Fondatori non espressamente destinate al patrimonio;
– contributi liberali di privati e di aziende, incluse le disposizioni testamentarie;
– contributi elargiti dallo Stato Italiano, da Enti e Istituzioni pubblici di ogni genere e natura attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;
– iniziative di ricerca fondi;
– contributi di Enti e Organismi Internazionali;
– contributi della Comunità Europea;
– proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
– rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dall’Organo amministrativo al fondo di gestione;
– rendite di beni immobili prevenuti alla Fondazione a qualunque titolo;
– rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 8. Avanzi di gestione
La Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.
Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

Articolo 9. Modalità di perseguimento degli scopi statutari e di erogazione delle rendite
La Fondazione determina tramite regolamenti interni le modalità e i criteri con i quali saranno realizzati gli scopi statutari assumendo, come linea guida, il principio costituzionale di sussidiarietà.
Favorisce, altresì, la consultazione con gli enti pubblici e privati, portatori di un interesse collettivo attinente agli obiettivi della Fondazione.
Gli scopi statutari vengono perseguiti tramite l’utilizzazione diretta del fondo di gestione.

Articolo 10. Esercizio e scritture
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Organo di amministrazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente redatto nel rispetto dei vincoli di legge.
Nel bilancio, l’Organo amministrativo documenta il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente esercitate ed il rispetto dei vincoli per il relativo esercizio di cui al Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 6 del DLgs 117/2017.

Il bilancio consuntivo di esercizio e i relativi allegati dovranno essere depositati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e saranno resi pubblici sul sito internet della Fondazione, anche in forma grafica di sintesi

La Fondazione terrà inoltre:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
– il registro dei volontari secondo le disposizioni di legge.

Articolo 11. Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– l’Organo amministrativo;
– il Comitato scientifico;
– l’Osservatore contabile;
– l’Organo di controllo.

Articolo 12. Presidente e Vicepresidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è stato nominato dai Fondatori costituenti all’atto della costituzione della Fondazione. Assume la carica a vita e designa il suo successore, anche in forma testamentaria, e così in perpetuo.
Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giuridica.

Il Presidente:
– nomina due componenti dell’Organo amministrativo vita loro natural durante e così in perpetuo, attribuendo la carica di Direttore generale e Direttore operativo e conferisce eventuali deleghe ulteriori rispetto a quelle indicate all’articolo 14;
– nomina un ulteriore componente dell’Organo amministrativo, scelto tra i fondatori della Fondazione che rimarrà in carica tre anni;
– presiede e convoca l’Organo amministrativo sia in seduta ordinaria che straordinaria;
– definisce l’ordine del giorno, anche valutata la rilevanza delle richieste pervenute dai Consiglieri;
– determina eventualmente l’indennità di carica del Direttore esecutivo e del Direttore operativo nel rispetto del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi;
– vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere dell’Organo amministrativo e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali;
– svolge attività di impulso e coordinamento per la determinazione delle linee di indirizzo della Fondazione.

Le dimissioni del Presidente vanno indirizzate per iscritto all’Organo amministrativo che, in assenza di indicazione sul suo successore, provvederà all’elezione del Presidente con le maggioranze previste dall’articolo 18.

Qualora l’Organo amministrativo sia costituito esclusivamente dal Presidente, le sue dimissioni saranno comunicate ai Fondatori costituenti e loro eredi perché provvedano, qualora il Presidente non abbia determinato il suo successore, all’elezione di un nuovo Presidente.
I Fondatori costituenti e loro eredi potranno inoltre procedere alla nomina di un nuovo Presidente, qualora l’Organo amministrativo sia monocratico, nel caso di impedimento grave del Presidente che si protrae per un periodo superiore a sei mesi e in assenza di nomina da parte del Presidente del suo successore.

Articolo 13. L’organo amministrativo
L’Organo amministrativo è costituito da un minimo di un membro, coincidente con il Presidente della Fondazione, ad un massimo di quattro membri, ivi incluso sempre il Presidente.
L’organo amministrativo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati per Statuto o per legge ad altri organi.
L’organo amministrativo:
– determina le linee di indirizzo e seleziona i campi di intervento annuali e pluriennali della Fondazione nel rispetto delle finalità statutariamente indicate;
– decide in merito all’accettazione di donazioni e lasciti sentita la relazione del Direttore generale e dell’Osservatore contabile, se redatta;
– approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
– autorizza i rimborsi spese da riconoscere al Direttore generale e al Direttore operativo che esulano dal bilancio preventivo e dai bilanci dei singoli progetti;
– nomina l’Osservatore contabile;
– nomina l’Organo di controllo;
– nomina i componenti del Comitato scientifico;
– approva i regolamenti interni;
– delibera le modifiche allo Statuto;
– delibera in merito allo scioglimento della Fondazione.

Articolo 14. Direttore generale e Direttore Operativo
Il Direttore generale e il Direttore operativo, entrambi in carica vita natural durante, nominano i loro successori, anche in forma testamentaria, e così in perpetuo.Il Direttore generale o il Direttore operativo possono assumere anche la carica di Presidente: in tal caso eserciteranno le funzione di entrambi i ruoli ed eserciteranno il diritto di voto sia quale Direttore generale o Direttore operativo che come Presidente.Il Direttore generale: – assume la carica di Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, con incarichi di sola amministrazione ordinaria e fino al reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni;- attua le delibere dell’Organo amministrativo;
– predispone i regolamenti della Fondazione e li propone all’Organo amministrativo per l’approvazione;
– gestisce i rapporti contrattuali con potere di firma avendo autonomia di spesa nei limiti previsti dal bilancio preventivo approvato dall’Organo amministrativo e dai bilanci dei singoli progetti;
– nell’ambito delle linee di indirizzo stabilite dall’Organo amministrativo, redige progetti e proposte da presentare agli enti finanziatori di ogni tipo;
– redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e aggiorna il bilancio preventivo in base alle sopravvenute esigenze gestionali;
– cura le iniziative di raccolta fondi e ricerca di finanziamenti; – è responsabile, insieme al Direttore operativo, della gestione delle risorse umane e degli adempimenti connessi, dirigendo e coordinando tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati;

Il Direttore operativo:
– supervisiona e rendiconta i progetti approvati e finanziati dalla Fondazione;
– programma le strategie di comunicazione e coordina l’ufficio stampa della Fondazione;
– definisce, in collaborazione con il Direttore generale, le collaborazioni con altri Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro;- pianifica gli eventi di iniziativa della Fondazione;- è responsabile, insieme al Direttore generale, della gestione delle risorse umane e degli adempimenti connessi, dirigendo e coordinando tutte le attività nella sede e negli uffici distaccati.

Le eventuali dimissioni del Direttore generale o del Direttore operativo vanno indirizzate per iscritto all’Organo amministrativo.
In caso di dimissioni del Direttore generale o del Direttore operativo, e in assenza di loro indicazione sul successore, il Presidente provvederà alla nomina del nuovo Direttore esecutivo o del nuovo Direttore operativo; in mancanza anche della nomina da parte del Presidente provvederanno all’elezione del Direttore generale o del Direttore operativo i restanti membri dell’Organo amministrativo, con le maggioranze previste dall’articolo 18.

Articolo 15. Comitato scientifico
La Fondazione, con apposito regolamento, può costituire il Comitato scientifico (da ora “Comitato”) come organo che ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo scambio di esperienze nei settori istituzionali della Fondazione.
Il Comitato pubblica articoli, partecipa a congressi nazionali e internazionali grazie ai quali contribuisce costruttivamente al dibattito in ambito tecnico, sportivo, psicopedagogico, educativo e didattico.
Il Comitato, inoltre, garantisce i valori etici e scientifici delle attività della Fondazione con proprio giudizio indipendente.
I lavori del Comitato sono svolti gratuitamente, escluso il rimborso delle spese previste dai bilanci di competenza ed effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 16. Osservatore contabile
L’Osservatore contabile, scelto tra persone di comprovata rettitudine ed esperienza in ambito economico e finanziario, è l’organo di controllo di supporto contabile della Fondazione.
Ha compiti di vigilanza sull’osservanza delle Leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la rispondenza del bilancio alle esigenze istituzionali e alle risultanze contabili; analizza le proposte per i bilanci preventivi e consuntivi.
In sede di discussione del bilancio consuntivo può presentare la relazione sulla situazione contabile.
È nominato dall’Organo amministrativo, resta in carica tre esercizi consecutivi e può essere riconfermato. L’Osservatore contabile, senza diritto di voto, ha diritto di partecipare alle adunanze dell’Organo amministrativo.

L’Osservatore contabile può essere anche persona diversa rispetto a quella che operativamente cura la gestione finanziaria e contabile della Fondazione.
In tale caso, l’Osservatore contabile ha diritto in ogni momento di accesso ai documenti contabili della Fondazione, di convocare l’Organo amministrativo ogni qual volta ravvisi situazioni che ne richiedono l’opportunità. Ha diritto, altresì, di sottoporre una relazione all’Organo amministrativo sull’andamento contabile della Fondazione.

Articolo 17. Organo di controllo monocratico
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Il Revisore unico dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.
Può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Organo amministrativo.

Articolo 18. Convocazione dell’Organo amministrativo, quorum e votazioni
L’Organo amministrativo, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno con un qualsiasi mezzo idoneo a consentirne la conoscibilità.
In mancanza del Presidente, provvederà a convocare l’Organo amministrativo il Vicepresidente.
I Consiglieri possono partecipare, ed esprimere validamente il proprio voto, anche a distanza attraverso ogni strumento idoneo a garantire l’identificazione del partecipante.

La convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fino a tre giorni prima della data fissata.

In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Vicepresidente.
All’inizio della seduta dell’organo amministrativo verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabile della stesura del processo verbale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi presiede l’incontro.

L’Organo amministrativo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
Le decisioni sono prese, con voto palese, con la maggioranza dei componenti l’Organo amministrativo; in caso di parità di voti, il voto del Presidente varrà doppio.

Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti l’Organo amministrativo, con arrotondamento all’unità superiore, e il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Articolo 19. Trasparenza
La Fondazione si impegna, nel proprio operato, affinché le informazioni diffuse siano sempre complete e trasparenti in modo da consentire ai terzi di avere un quadro veritiero dell’operato della stessa.
Pubblica sul proprio sito internet il Codice etico e, ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129, i finanziamenti ricevuti dalla Pubblica amministrazione, redigendo un elenco consuntivo in sede di nota integrativa al bilancio annuale.

Articolo 20. Scioglimento o trasformazione
In caso di scioglimento per qualunque causa, e nei casi previsti dalla legge, il patrimonio sarà devoluto, sentita l’Amministrazione competente, ad altra ONLUS ovvero ad altro Ente del Terzo Settore.Tutti i beni affidati in concessione d’uso, se esistenti e nello stato in cui si trovano, saranno reintegrati nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21. Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

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