Per volontà dei Fondatori costituenti, che riconoscono allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione educativa,di integrazione e di protezione dei giovani – in special modo per coloro
che si trovano in condizioni di svantaggio – oltre a ritenerlo fattoredi crescita e prosperità sociali, è costituita la Fondazione denominata “Sportfund fondazione per lo sport Onlus”.
È opinione dei Fondatori che lo sport contribuisca a contenere il disagio giovanile che può degenerare in nichilismo e violenza verso se stessi e la società.
I Fondatori individuano, altresì, nello sport uno strumento per costruire e rafforzare le relazioni pacifiche e costruttive tra gli individui e i popoli di ogni cultura.
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indice
PREMESSA
IL CODICE ETICO IN SINTESI
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Disposizioni legislative
Art. 2 Lo sport come principio ispiratore
Art. 3 Sviluppo dei diversi livelli di abilità
Art. 4 Lo sport come strumento di inclusione sociale
Art. 5 Lo sport contro la violenza di genere
Art. 6 Valutazione dell’impatto sociale (Vis)
Art. 7 Tutela dei minorenni
Art. 8 Professionalità degli operatori e dei tecnici
Art. 9 Sviluppo del volontariato
Art. 10 Costruzione di reti sociali
Art. 11 Tutela dell’ambiente
Art. 12 Conflitto di interesse
CRITERI ORGANIZZATIVI
Art. 13 Economicità dell’intervento e sostenibilità
Art. 14 Ripetibilità e diffusione di buone prassi
Art. 15 Rendicontazione e trasparenza contabile
Art. 16 Trasparenza, accessibilità e completezza delle informazioni
Art. 17 Rapporti con i sostenitori, i partner tecnici, i testimonial
CRITERI PROCEDURALI
Art. 18 Approvazione del Codice etico
Art. 19 Divulgazione del Codice etico e implementazione dello stesso
Art. 20 Organo deputato al controllo del rispetto del Codice etico
Art. 21 Gestione dei conflitti
Art. 22 Principi ispiratori del Codice etico
PREMESSA
Con il presente Codice etico (da ora in avanti “Codice”) la Sportfund
fondazione per lo sport Onlus (da ora in avanti “Fondazione”) individua
i valori e i principi etici che regolano la sua attività e quello dei
soggetti con la stessa operanti. Si tratta di principi, innanzitutto in
linea con la nostra Carta Costituzionale e con le disposizioni
legislative della Comunità Europea e dello Stato Italiano, nonché
indicativi dei principi etici fondamentali che la Fondazione ha deciso
di rispettare, attuare e promuovere.
Il presente Codice è strettamente connesso al Modello di
organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, Modello anch’esso adottato dalla Fondazione
nell’ottica del rispetto della legalità e del buon andamento del Terzo
settore.
IL CODICE ETICO IN SINTESI
La Fondazione, i suoi membri e ogni persona coinvolta nelle attività della stessa:
- si impegnano a rispettare e a riconoscere i principi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009; - si impegnano a rispettare la Carta Costituzionale, le disposizioni legislative della Comunità Europea e dello Stato Italiano;
- si impegnano a promuovere con il proprio comportamento il
principio di uguaglianza, di non discriminazione e di integrazione tra
le persone; - si impegnano affinché i soggetti coinvolti nelle attività si possano sentire integrati, protetti e pienamente accettati;
- si impegnano a proporre esempi positivi di collaborazione, a
promuovere comportamenti improntati alla correttezza sportiva e a
utilizzare un lessico sempre adeguato, educato e rispettoso di ogni
cultura.
- riconoscono lo sport come strumento in grado di influenzare ogni
altro movimento sociale e come chiave d’accesso privilegiata per
affrontare i problemi relazionali dei giovani; - considerano lo sport come un gioco che realizza finalità
educative in cui l’adulto e i professionisti possono favorire il
processo di crescita e di maturazione dei bambini e dei ragazzi
riscoprendo, in chiave moderna, la funzione dei cortili urbani e degli
spazi verdi dove i minori possono giocare in autonomia e sicurezza; - si riconoscono, sostenendoli e promuovendoli con convinzione,
nei principi sanciti dalla Carta dei diritti dei bambini (Convenzione
sui diritti dei fanciulli, New York 1989) e dalla Carta dei diritti dei
ragazzi allo sport (Commissione tempo libero Onu, Ginevra 1992) che
sanciscono, tra l’altro:- il diritto di fare sport divertendosi e giocando;
- il diritto di beneficiare di un ambiente sano;
- il diritto di praticare sport in sicurezza;
- il diritto ai giusti tempi di riposo;
- il diritto di non diventare un campione.
- agiscono nella convinzione che, nel campo della disabilità,
l’attività fisica è uno strumento insostituibile di crescita personale e
di connessione sociale inclusiva; - considerano lo sport un sistema privilegiato per favorire l’integrazione sociale;
- promuovono l’integrazione attraverso la scoperta e la conoscenza
dei diversi livelli di abilità, per questo le attività sportive sono
sempre realizzate in maniera integrata tra persone con disabilità e
persone senza disabilità; - si propongono l’obiettivo di incentivare le persone con
disabilità a diventare istruttori e tecnici specializzati nelle varie
discipline sportive; - si dotano di un sistema di valutazione dell’impatto sociale dei progetti dalla stessa proposti;
- selezionano i collaboratori valutando la professionalità e la loro piena adesione ai principi della Fondazione;
- promuovono nuove forme di collaborazione con e tra i genitori,
in modo da creare una cultura condivisa per la protezione e l’educazione
reciproca dei minori che porti al recupero e alla valorizzazione di una
nuova genitorialità diffusa e responsabile in linea con le esigenze
della società moderna; - promuovono, presso le famiglie e i tutori dei minori, il
riconoscimento della figura dell’educatore sportivo il quale, assumendo
precise responsabilità educative, deve godere di ampia fiducia e
rispetto del proprio ruolo, soprattutto nel momento in cui assume
decisioni a vantaggio del gruppo; - collaborano con tutte le persone e gli enti che si occupano
dell’educazione dei minori in modo da creare una rete di intervento
qualificata nei diversi ambiti tecnici, didattici ed educativi; - si impegnano a retribuire le prestazioni svolte nel rispetto
delle disposizioni vigenti riconoscendo una retribuzione che sia
anch’essa “etica” e rapportata alla professionalità dei singoli
operatori; - valorizzano la partecipazione di soggetti volontari al fine di promuovere l’etica del bene comune;
- prestano particolare attenzione a non incorrere in situazioni di conflitto di interesse tra la stessa e i suoi collaboratori;
- sono sensibili alla tutela dell’ambiente e orientano le proprie
scelte in modo da garantire la compatibilità tra le attività svolte e i
principi di tutela ambientale; - pongono attenzione al contenimento dei costi di gestione e
promuovono lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie che consentano la
riduzione dei costi di manutenzione e di gestione; - perseguono criteri di massima trasparenza contabile, pubblicando on line i bilanci annuali, le note integrative e il rendiconto del 5 per mille;
- prevedono un apposito Organismo di Vigilanza (da ora in avanti
“Odv”) che verifica l’osservanza e la coerenza del presente Codice.
DESTINATARI
I destinatari del presente Codice sono tutti coloro che svolgono
attività lavorativa, anche sotto forma di volontariato, con la
Fondazione – a titolo esemplificativo: i membri degli organi direttivi, i
lavoratori dipendenti, i volontari, i tirocinanti, i collaboratori, i
consulenti, nonché tutti i soggetti che, a qualunque titolo, operano in
nome e per conto della Fondazione stessa.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Disposizioni legislative
La Fondazione è un ente filantropico privato, libero e indipendente
che opera nel rispetto delle disposizioni contenute nella Costituzione e
nella legislazione Internazionale, Europea e Nazionale.
La Fondazione si riconosce nei principi della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, e attua progetti e
azioni in linea con gli obiettivi strategici Europei sulla disabilità.
Nella sua attività di advocacy la Fondazione promuove il
principio di uguaglianza, di non discriminazione e di integrazione –
principi intesi nella loro più ampia portata – al fine di creare una
sempre più ampia Comunità portatrice degli anzidetti valori.
Art. 2 Lo sport come principio ispiratore
La Fondazione agisce sotto il fondamentale principio che lo sport è
uno strumento insostituibile e di grande efficacia per risolvere le
emergenze sociali, incentivare l’inclusione di persone in situazione di
difficoltà psicofisica e sostenere i giovani che si trovano in
condizioni di svantaggio.
Lo sport – inteso come strumento per promuovere la salute, la
socialità e la salute psicofisica – è in grado di influenzare ogni altro
movimento sociale e rappresenta una chiave d’accesso privilegiata per
affrontare problemi relazionali, soprattutto dei più giovani.
La Fondazione agisce nella convinzione che, nel campo della
disabilità, l’attività fisica è uno strumento insostituibile di
inclusione sociale e, in quanto tale, rappresenta lo strumento
attraverso il quale attuare i principi etici contenuti nel presente
Modello.
Lo sport, inoltre, contribuisce al contenimento della spesa sanitaria pubblica con evidente beneficio per la collettività.
Art. 3 Sviluppo dei diversi livelli di abilità
Nelle attività della Fondazione l’integrazione si attua attraverso la
scoperta e la conoscenza dei diversi livelli di abilità dei soggetti
che partecipano alle diverse attività.
In particolare le attività sportive sono realizzate tra soggetti con
disabilità e soggetti senza disabilità in modo da consentire
l’interazione tra gli stessi e la gestione con normalità delle relazioni
tra pari.
L’obiettivo delle attività è quello di promuovere i diversi livelli
di abilità presenti in ciascuna persona – che sia, o meno, portatrice di
una disabilità – attraverso l’acquisizione, per entrambi, di sempre
maggiori spazi di autonomia e di conoscenza reciproca.
Al fine di garantire la migliore conoscenza reciproca, all’inizio
delle attività verrà presentata, da parte di persone specializzate, la
composizione dei gruppi, così da rendere chiaro che la presenza di
diversi livelli di abilità costituisce un valore insostituibile per la
Fondazione.
I progetti della Fondazione sono finalizzati a coinvolgere il maggior
numero possibile di persone, con l’obiettivo di integrare persone con
diversi livelli di abilità, creando un circolo virtuoso fra gli utenti,
le loro famiglie e gli operatori del settore.
Art. 4 Lo sport come strumento di inclusione sociale
La Fondazione propone attività sportiva integrata tra ragazzi che si
trovano in situazione di difficoltà sociale, familiare o economica, e
compagni di classe o di quartiere, così da consentire, attraverso lo
sport, a tutti i giovani di beneficiare dei vantaggi diretti e indiretti
dell’attività sportiva e del piacere di fare sport insieme.
Art. 5 Lo sport contro la violenza di genere
La pratica sportiva rappresenta un modello di prevenzione di ogni
forma di violenza, discriminazione e prevaricazione. Favorisce
l’acquisizione di valori quali la correttezza, il rispetto per le
compagne e i compagni, la collaborazione, l’accettazione dei propri
limiti e della sconfitta: valori che vengono trasferiti in tutti i campi
della vita, compreso quello della relazione con l’Altro.
Con l’obiettivo di contribuire alla promozione delle pari opportunità
nello sport, sensibilizzare la società sul fenomeno della violenza
sulle donne e contribuire a modificare gli stereotipi che ne stanno alla
base, la Fondazione inserisce, nei propri progetti, il modello di
comunicazione #SheSport.
Scopo della campagna è veicolare il potenziale positivo della differenza
di genere contrastando l’aggressività e orientando lo sviluppo dei
giovani verso l’empatia.
Art. 6 Valutazione dell’impatto sociale (Vis)
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore) pone particolare rilievo alle esigenze di trasparenza
nell’azione degli enti del Terzo settore (Ets).
Tra queste, la necessità di dotarsi di un sistema di “Valutazione
dell’impatto sociale” adottando i metodi e gli indicatori che si
ritengono più adeguati.
Assunto che, ai fini della definizione di “impatto sociale”,
consideriamo “gli effetti positivi e negativi, intenzionali e non
intenzionali, diretti e indiretti, primari e secondari generati da un
intervento” (Ocse), la Fondazione ha avviato un percorso interno per la
Vis che pone le sue basi nel presente Codice.
Gli indicatori che si propongono di adottare valuteranno:
- le risorse utilizzate per l’intervento;
- il numero dei partecipanti suddivisa per tipologie di disabilità o disagio sociale;
- la descrizione qualitativa delle attività (rapporto narrativo);
- i cambiamenti ottenuti nei beneficiati diretti, confrontati con i risultati attesi;
- i risultati ottenuti nei beneficiati indiretti.
Art. 7 Tutela dei minorenni
La Fondazione si impegna affinché i minorenni coinvolti nelle
attività si possano sentire integrati, protetti e pienamente accettati.
È obbligo del responsabile delle attività sportive proporre ai più
piccoli esempi positivi di collaborazione, promuovere comportamenti
improntati alla correttezza sportiva e utilizzare un lessico adeguato al
contesto di riferimento, educato, rispettoso di ogni cultura e delle
pari opportunità con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi che
stanno alla base della violenza di genere.
Il responsabile delle attività sportive è sempre a disposizione dei
genitori, o del referente degli stessi, al fine di aprire un dialogo
costruttivo e di contribuire alla crescita e alla valorizzazione del
ragazzo di volta in volta coinvolto.
Art. 8 Professionalità degli operatori e dei tecnici
La Fondazione seleziona gli operatori e i tecnici impiegati nei
progetti sulla base del curriculum vitae e a seguito di uno specifico
colloquio conoscitivo.
La selezione dei collaboratori deve garantire la professionalità e la
condivisione dei principi della Fondazione in modo da creare, tra le
parti, un rapporto fiduciario destinato a durare nel tempo.
La Fondazione incentiva le persone con disabilità a diventare
istruttori e/o formatori specializzati nelle varie discipline sportive,
così da creare un gruppo in grado di valorizzare e trasmettere
direttamente le esperienze personali.
Nell’ambito delle relazioni sopra dette la Fondazione si impegna a
retribuire le prestazioni svolte – eccezion fatta per i rapporti di
volontariato e i tirocini formativi – nel rispetto delle disposizioni
vigenti riconoscendo una retribuzione che sia anch’essa etica, ovvero
evitando sia una sottovalutazione che una sovra valutazione delle
prestazioni.
Art. 9 Sviluppo del volontariato
Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione
valorizza la partecipazione di soggetti volontari al fine di promuovere
l’etica del bene comune e dare continuità ai progetti, mettendo a
disposizione dei destinatari degli interventi persone affidabili,
motivate e appositamente formate.
Art. 10 Costruzione di reti sociali
La Fondazione opera seguendo la logica della collaborazione tra gli
enti del Terzo settore, le Istituzioni pubbliche – nazionali,
comunitarie e internazionali – nonché le aziende private.
L’obiettivo è quello di creare un welfare di comunità in grado di generare nuove risorse – siano esse in servizi, denaro ovvero know-how – ai fini della realizzazione del progetto comune.
La volontà è quella di creare un circolo virtuoso tra tutti gli
attori sociali coinvolti nei progetti e valorizzare l’intervento
partecipato rispetto all’azione disgiunta dei singoli.
Art. 11 Tutela dell’ambiente
La Fondazione è sensibile alla tutela dell’ambiente e orienta le
proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le attività
svolte e i principi di tutela ambientale.
Tra questi vi sono non solo il rispetto delle disposizioni
Comunitarie e Nazionali vigenti ma, anche, il tentativo di adottare le
soluzioni più innovative tenendo conto dello sviluppo scientifico e
delle migliori esperienze in materia.
Art. 12 Conflitto di interesse
Nello svolgimento delle diverse attività i soggetti coinvolti con la
Fondazione sono tenuti ad agire nell’interesse della stessa. Il soggetto
portatore di un interesse personale in conflitto con quello della
Fondazione dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo che valuterà
la soluzione da adottare.
CRITERI ORGANIZZATIVI
Art. 13 Economicità dell’intervento e sostenibilità
La Fondazione pone attenzione al contenimento dei costi di gestione e
promuove lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie avanzate che consentano
la riduzione e, quando possibile, l’azzeramento dei costi di
manutenzione e di gestione.
Art. 14 Ripetibilità e diffusione di buone prassi
Compatibilmente con la natura dell’intervento, i progetti dovranno
mantenere nel tempo la loro utilità a favore dei singoli e della
collettività.
La Fondazione, inoltre, favorisce la diffusione delle pratiche e
delle soluzioni di successo, attraverso lo scambio delle esperienze e la
condivisione del proprio know-how con gli altri enti del Terzo settore e profit.
Art. 15 Rendicontazione e trasparenza contabile
La Fondazione persegue criteri di massima trasparenza contabile, pubblicando on line
i bilanci annuali e redige entrambi secondo i principi contabili
rilasciati e aggiornati dall’ente individuato dal Codice del Terzo
settore.
Pubblica altresì il rendiconto del 5 per mille ai sensi del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
Tali informazioni sono pubblicate nelle apposite sezioni del sito internet www.sportfund.it.
Art. 16 Trasparenza, accessibilità e completezza delle informazioni
Le informazioni che verranno diffuse dalla Fondazione saranno sempre
complete e trasparenti in modo da consentire ai terzi di avere un quadro
veritiero dell’operato della stessa.
I rapporti con gli organismi di informazione sono riservati al
Presidente della Fondazione, al Vicepresidente e al Direttore esecutivo,
ovvero a persona di volta in volta delegata dai soggetti sopraindicati.
Art. 17 Rapporti con i sostenitori, i partner tecnici, i testimonial
La Fondazione, consapevole dell’importanza fondamentale dei propri sostenitori – siano essi pubblici o privati – dei propri partner tecnici, nonché dei propri testimonial,
per l’attuazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, si pone a
disposizione dei soggetti sopraindicati al fine del chiarimento di
qualunque quesito dagli stessi posto.
CRITERI PROCEDURALI
Art. 18 Approvazione del Codice etico
Il presente Codice è adottato con decisione del Consiglio direttivo
deliberata a maggioranza qualificata alla prima votazione e, a
maggioranza semplice, alla seconda votazione.
Art. 19 Divulgazione del Codice etico e implementazione dello stesso
Tutti i soggetti che collaborano con la Fondazione verranno informati
dell’esistenza del presente Codice e saranno i principali interlocutori
ai fini dell’integrazione e dell’implementazione dello stesso secondo
le esigenze che, con l’evolversi delle attività, si presenteranno.
Il presente Codice è, infatti, in continuo divenire ed è prevista una
riunione annuale al fine di, eventualmente, implementare lo stesso.
I criteri di convocazione sono quelli indicati all’art. 19 dello Statuto della Fondazione stessa.
Art. 20 Organo deputato al controllo del rispetto del Codice etico
Spetta all’Organismo di Vigilanza (d’ora in avanti OdV), nominato
secondo i criteri indicati nel Modello di organizzazione, gestione e
controllo, la vigilanza sull’osservanza e sulla coerenza del presente
Codice.
I soggetti appartenenti agli Organi direttivi e consiliari, nonché i
collaboratori, sono tenuti a segnalare all’OdV la riscontrata violazione
di disposizioni di legge, nonché delle disposizioni contenute nel
presente Codice.
La segnalazione può essere effettuata via posta elettronica all’indirizzo: info@sportfund.it
Art. 21 Gestione dei conflitti
In caso di riscontrata violazione dei principi sopracitati, a seconda
della gravità della stessa, l’OdV potrà ammonire, prima verbalmente poi
per iscritto, la persona dal continuare nel comportamento non corretto,
sino a procedere all’interruzione di ogni rapporto con la stessa,
sempre nel rispetto delle disposizioni di legge, contrattuali e
regolamentari, con particolare attenzione alle disposizioni in materia
di lavoro.
È fatta salva la riservatezza dell’identità della persona o dell’organo denunciante la violazione.
Ogni censura formale è sempre preceduta da un tentativo di
conciliazione informale teso a una risoluzione pacifica di ogni
potenziale conflitto.
Tale approccio viene adottato al fine di sviluppare un rapporto di
costruttiva collaborazione tra l’OdV e ciascuna delle persone coinvolte
nelle attività della Fondazione.
Art. 22 Principi ispiratori del Codice etico
Il Codice viene adottato con lo scopo di far meglio progredire le attività della Fondazione.
La gestione di eventuali conflitti è sempre orientata al
miglioramento dei rapporti tra i soggetti coinvolti con la Fondazione ed
è finalizzata al mantenimento, e allo sviluppo, del capitale sociale e
di ogni ulteriore prospettiva di crescita della stessa.
L’interruzione dei rapporti con la Fondazione rappresenta pertanto la
sanzione ultima e residuale e viene applicata solo laddove non vi sia
un altro modo possibile per la tutela dell’Ente e del suo oggetto
sociale.